Radioprotezione in odontoiatria: il principio di giustificazione a tutela dell’odontoiatra

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La radioprotezione in odontoiatria è un tema dalle molteplici sfaccettature ed in questo articolo vogliamo prendere in esame il principio di giustificazione, trattato nel corso “Radioprotezione in Odontoiatria“, accreditato per 7,5 ECM. Partendo dall’evoluzione che abbiamo visto in materia di esami radiologici in odontoiatria, vedremo come inquadrare il principio di giustificazione al fine di tutelare lo specialista.

Il progresso negli esami radiologici in odontoiatria

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un notevole progresso nelle attrezzature per esami radiologici e in genere nelle tecniche di immagine utilizzate in odontoiatria.

Questo progresso di cui abbiamo accennato ha portato ad una riduzione dell’esposizione del singolo paziente rispetto a quanto non accadesse qualche tempo tempo fa.

Anche le pellicole radiografiche inizialmente non erano molto sensibili, richiedendo quindi una maggior intensità di RX, fino ad arrivare ai sistemi digitali che hanno ulteriormente ridotto la necessità di esposizione nel singolo Paziente.
Tuttavia, nel contempo, sono aumentate le esigenze ed il numero di indagini è incrementato notevolmente.

Alla luce di quanto detto la radioprotezione è da considerare come un elemento fondamentale per la tutela della salute dei pazienti e conoscerne la disciplina è una tutela per il professionista.
Bisogna inoltre sottolineare che l’attività di diagnostica per immagini effettuata direttamente dallo specialista odontoiatra è attualmente molto diffusa e richiede un continuo aggiornamento su aspetti importanti come la giustificazione.

La valutazione di rischi e benefici

L’articolo 3 del D. Lgs. 187 descrive il principio di giustificazione, per il quale bisogna tener conto dei rischi e benefici dell’indagine.

Naturalmente esiste un’ampia discrezionalità del professionista in questa valutazione in quanto viene appoggiata la regola di fondo che prevede la piena autonomia e responsabilità del medico. Infatti è il medico, con il consenso del Paziente, ad operare la scelta.

La normativa

Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.

Articolo 3, Comma 5

È importante sapere che queste norme erano previste già da:

  • D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
  • D.M. 14 febbraio 1997

Le norme di radioprotezione a cui l’odontoiatra si deve attenere prevedono piena giustificazione dell’indagine:

  • il medico prescrittore (e lo specialista) ne è responsabile e deve tenere conto dei rischi/benefici per il paziente, motivando la richiesta e fornendo le opportune informazioni cliniche per la corretta esecuzione della procedura diagnostica;
  • ottimizzazione ai fini di ottenere le massime informazioni con la minor irradiazione del paziente.

La valutazione del singolo caso

Se un’esposizione non è giustificata in generale, questo non vuol dire che sia assolutamente vietata. Infatti può esserlo per il singolo individuo, da valutare naturalmente caso per caso nel rispetto dell’appropriatezza prescrittiva.
La previsione legislativa non può infatti precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure.

Lo specialista è quindi chiamato a valutare individuando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente.

La regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico,
che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.

Quando un esame non è giustificato?

  • Bisogna avvalersi delle informazioni precedenti pertanto non deve accadere che un paziente si presenti a ripetere l’indagine in quanto la documentazione non gli è stata fornita. Purtroppo, questo accade non raramente. Lo stesso paziente può esigere che gli venga consegnata la documentazione nel luogo dove l’indagine è stata effettuata.
  • Esecuzione della radiografia solo per motivi assicurativi non è lecita in quanto non presenta vantaggi diagnostici diretti per la persona.
  • Indagini per scopi scientifici e di ricerca possono essere effettuati dopo valutazione del comitato etico (art. 3, comma 6) e previo consenso dell’interessato.

Radioprotezione in odontoiatria: il principio di giustificazione a tutela dell’odontoiatra - Ultima modifica: 2022-08-25T15:38:40+02:00 da Letizia Vincentelli

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